Sicurezza Cantieri: coordinatore della sicurezza (CSP CSE)

Dal D.Lgs. 494 del 1996 all’attuale versione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili ha fatto passi enormi, definendo un ruolo sempre più centrale del Committente e stabilendo, di fatto, la necessità di adottare procedure, modalità di gestione della sicurezza e sistemi di controllo sempre più efficaci e performanti.

I cantieri civili ed industriali sono i luoghi di lavoro di lavoro per definizione più pericolosi, non solo in relazione alla tipologia delle attività (ad alto rischio) ma soprattutto a causa della mutevolezza dei luoghi e alla presenza di interferenze lavorative.

Per un Committente oggi non è più sufficiente nominare un Responsabile dei Lavori o un Coordinatore della sicurezza per assolvere ai propri obblighi di legge, ma di fatto è tenuto a svolgere un ruolo di supervisione in tutte le fasi principali del processo edilizio (dalla progettazione, all’assegnazione degli incarichi, alla realizzazione dell’opera, nonché agli interventi di manutenzione futura).

Un ruolo centrale e nevralgico del Committente, correlato al suo potere decisionale e di spesa, ampiamente ribadito dalla Cassazione anche attraverso il concetto di “culpa in eligendo e vigilando”. Se vuoi approfondire il tema dei compiti e delle responsabilità del Committente consulta anche “Chi è il Responsabile della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili“.

Allo stesso tempo Imprese Esecutrici, Affidatarie e General Contractor si trovano a lottare quotidianamente con autocertificazioni, POS e richieste documentali che trasformano la sicurezza sui cantieri in un mare magnum di carta.

Specie nell’era della digitalizzazione l’obiettivo principale per un Committente o un Datore di Lavoro di un’azienda deve essere semplificare, automatizzare e adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) lineare, efficace e sostenibile. Ciò è possibile anche su un cantiere temporaneo e mobile ma solo se il consulente o il tecnico ha competenze trasversali, esperienza pregressa, competenze legali e manageriali, nonché strumenti informatici atti a semplificare la vita a tutti gli attori di un cantiere.

Quali sono le figure responsabili della sicurezza nei cantieri?

Per garantire la sicurezza nei cantieri la normativa vigente impone l’obbligo di individuare più soggetti con posizione di garanzia e compiti specifici durante le fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera.

Tali figure sono:

  • Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera. Nel caso di un lavoro privato il Committente è una persona fisica (il proprietario), mentre nel caso di un’azienda è un soggetto giuridico. Il Committente ha l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), di verificare il loro operato, di accertare l’idoneità tecnico professionale di imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi, nonché di trasmettere e aggiornare la Notifica Preliminare agli Organi Competenti.

  • Il Responsabile dei Lavori (RdL) è il soggetto a cui il Committente può delegare i propri compiti di nomina, supervisione e controllo in materia di sicurezza cantieri. Il RdL, quando nominato, svolge le funzioni del Committente durante la progettazione ed esecuzione dell’opera, nominando i Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE), controllando il loro operato, verificando l’idoneità tecnico professionale delle imprese ed inviando/aggiornando la Notifica Preliminare. In caso di mancata nomina, le responsabilità connesse ai sopraindicati obblighi ricadono integralmente sul Committente.

  • Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il professionista incaricato dal Committente di analizzare e valutare preventivamente tutti i potenziali fattori di rischio correlati al cantiere. La legge prevede la nomina in concomitanza col progettista e il suo ruolo consiste nell’individuare misure di prevenzione, misure di coordinamento e scelte progettuali atte a rendere l’opera “sicura”. Il CSP predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’Opera (FO) i cui contenuti minimi sono definiti dall’Allegato XV e dall’Allegato XVI del TUS.

  • Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è il professionista incaricato dal Committente per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere. La legge prevede la nomina prima dell’inizio dei lavori e il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.

  • Il supervisore per la sicurezza chiamato anche Safety Supervisor o Safety Controller è colui che svolge attività di audit per nome e conto del Committente sia in fase di progettazione che di esecuzione relazionando, a seconda dei casi, sull’operato del CSP, del CSE, del RdL o più in generale sul rispetto delle norme di sicurezza in cantiere. Tale figura non è definita specificatamente dalla normativa vigente e dal TUSL ma rappresenta una prassi comune soprattutto sui cantieri di grandi dimensioni o ove sono richiesti elevati standard qualitativi e di sicurezza.

Oltre alle sopraindicate figure i soggetti preposti alla realizzazione dell’opera sono:

  • Impresa Affidataria è l’impresa titolare del Contratto di Appalto col Committente, generalmente denominata impresa Appaltatrice, la quale può avvalersi o meno di imprese Subappaltatrici e di lavoratori autonomi. L’impresa Affidataria oltre agli obblighi previsti per qualsiasi altra impresa non operante nel settore edile (es. nomina RSPP, visite mediche, formazione, ecc.) ha l’obbligo di predisporre il POS (Piano operativo di sicurezza), di controllare l’idoneità tecnico professionale delle proprie imprese subappaltatrici (se previste) e di coordinare le attività di queste, al fine di evitare rischi interferenziali anche attraverso la nomina di preposti per la sicurezza nei cantieri.

  • Impresa Esecutrice è l’impresa che esegue l’intera opera o parte di essa, utilizzando risorse umane, mezzi, attrezzature e materiali. Può coincidere con l’impresa Affidataria, nel caso in cui svolga direttamente i lavori o parte di questi, oppure essere un’impresa subappaltatrice. L’impresa esecutrice oltre agli obblighi previsti per qualsiasi altra impresa non operante nel settore edile (es. nomina RSPP, visite mediche, formazione, ecc.) ha l’obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

  • Lavoratore Autonomo è colui che svolge un’attività o fornisce un servizio con un’esclusiva obbligazione di risultato (secondo quanto definito dal contratto) e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Impresa Affidataria o del Committente. Tale assenza di subordinazione si sostanzia, di fatto, nell’assenza di vincoli di orario, nell’autonomia di mezzi e decisionale. Il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di predisporre il POS ma di attenersi a quanto specificatamente previsto dal Titolo IV del TUS.

Quali servizi offriamo?

Forte della ventennale esperienza maturata su cantieri civili e industriali di rilevanza nazionale ed internazionale, grazie all’impiego di risorse altamente specializzate e di strumenti informatici e gestionali ad alto contenuto tecnologico, Safetyone Ingegneria è in grado di ricoprire, lato Committenza, i seguenti incarichi:

  • Responsabile dei Lavori (RdL)

  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

  • Supervisore sicurezza cantieri – Safety Controller – Alta Sorveglianza

  • Fornitura piattaforma gestionale cantieri (per gestione e condivisione documenti, controllo accessi, realizzazione badge, ecc.)

Inoltre, Safetyone Ingegneria è in grado di supportare le imprese edili e le General Contractor con i seguenti servizi:

  • Assunzione incarico RSPP esterno

  • Assunzione incarico supervisore tecnico della sicurezza

  • Predisposizione POS

  • Redazione valutazioni rischi specifici (DVR, PIMUS, protocolli Covid-19, valutazione rischio rumore, valutazione rischio vibrazioni, ecc.)

  • Verifica Idoneità tecnico professionale di subappaltatori e fornitori

  • Fornitura piattaforma gestionale cantieri (per gestione e condivisione documenti, controllo accessi, realizzazione badge, ecc.)

La sicurezza sui cantieri temporanei e mobili si è evoluta moltissimo dal 1996 ad oggi, sia in relazione agli sviluppi normativi, ai controlli degli Organi Ispettivi di Vigilanza nonché dalle richieste del mercato, richiedendo a CSP, CSE, RdL e consulenti competenze specialistiche, non solo tecniche ma spesso legali, organizzative e manageriali.

Se cerchi un servizio efficace, economico ma soprattutto tutelante da un punto di vista legale, rivolgiti a Safetyone Ingegneria…gli esperti della sicurezza sul lavoro.

Per approfondire il tema della sicurezza cantieri consulta anche il testo “Progettare la Sicurezza nel Cantiere” edito da INAIL.