CONSULENZA ANTINCENDIO: I NOSTRI SERVIZI
Per le aziende oltre i 10 dipendenti, il D.M. 10 marzo 1998 (art. 5) prevede che il datore di lavoro, adotti le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Il Datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di redigere un piano di emergenza per l’ambiente di lavoro e svolgere periodiche prove di evacuazione. Laddove si configurino attività soggette al controllo Vigili del Fuoco (indicate nell’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), il datore di lavoro dovrà adempiere ad ulteriore incombenze, sia in fase autorizziva, che di controllo periodico.
I consulenti StudioMarotta81 supportano le organizzazioni per le incombenze connesse ai servizi di prevenzione incendi ed antincendio, in particolare:
- Presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C): elaborazione progettuale di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, e successivo inoltro per la valutazione al Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011);
- Deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) con redazione del fascicolo di prevenzione incendi;
- Rinnovo periodico quinquennale (eccetto specifiche attività con cadenza decennale) della conformità antincendio
- Corsi di Formazione per addetti alla gestione delle emergenze Antincendio
- Redazione del piano di evacuazione e definizione delle procedure di emergenza
- Affiancamento durante le visite ispettive dei Vigili del Fuoco
- Progettazione ed installazione di impianti antincendio
PERCHÈ RISCHIARE INUTILI SANZIONI?
La violazione della normativa connessa alla prevenzione incendi non si limita alle normali sanzioni di carattere pecuniario. La normativa prevede infatti, in molti casi, il deferimento all’autorità giudiziaria in caso di inadempienze che configurano veri e propri illeciti di carattere penale. L’Autorità può inoltre disporre la chiusura dell’attività ed il sequestro delle strutture nei casi più gravi.